PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso concorso di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che hanno superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sono inseriti, a domanda, nelle relative graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
      2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al personale di cui al comma 1 è conferito, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, un incarico annuale di presidenza, con priorità rispetto all'attribuzione delle reggenze, anche a livello interprovinciale e interregionale, procedendo, se necessario, alla compensazione dei posti.
      3. Ferma restando la disciplina autorizzatoria vigente in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, che hanno ricoperto un incarico di presidenza per almeno un anno scolastico, sono immessi gradualmente in ruolo a partire dall'anno scolastico

 

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2006-2007, sino ad esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1. Nella determinazione del contingente dei posti disponibili per l'indizione del corso concorso riservato, previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si tiene conto del numero di posti da assegnare agli aspiranti da immettere in ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma.