1. Gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso concorso di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che hanno superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sono inseriti, a domanda, nelle relative graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al personale di cui al comma 1 è conferito, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, un incarico annuale di presidenza, con priorità rispetto all'attribuzione delle reggenze, anche a livello interprovinciale e interregionale, procedendo, se necessario, alla compensazione dei posti.
3. Ferma restando la disciplina autorizzatoria vigente in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, che hanno ricoperto un incarico di presidenza per almeno un anno scolastico, sono immessi gradualmente in ruolo a partire dall'anno scolastico